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D.M. 27/12/2001

2. In ogni caso, il termine per l'inizio lavori per ciascun intervento ricadente nel Piano operativo regionale non potrā comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione del Decreto di cui all'art. 6, comma 3.

3. Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro i termini di cui al comma 2, il finanziamento č automaticamente revocato e le regioni provvedono alla successiva riassegnazione per l'attuazione degli interventi utilmente collocati nell'elenco.

Art. 8. Poteri sostitutivi

1. Qualora le regioni non rispettino il termine di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, con apposito Decreto, le procedure per l'attribuzione dei fondi che vengono resi disponibili mediante bando nazionale, articolato a livello regionale con riferimento alle regioni inadempienti.

Art. 9. Monitoraggio

1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative effettua il monitoraggio dell'andamento della realizzazione dei Piani operativi regionali. A tal fine, le regioni forniscono i dati relativi secondo modalitā concordate, avvalendosi dell'Osservatorio della condizione abitativa.

Art. 10

1. Il presente Decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200

 

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